[notificata con il numero C(2012) 3016]
(2012/254/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (¹), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (²), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il diclorvos.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il diclorvos (n. CAS 62-73-7; n. CE 200-547-7) è stato esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 che comprende insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V della medesima direttiva.
(3) Il 20 novembre 2007 l’Italia, designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, nel corso della riunione del comitato permanente sui biocidi del 9 dicembre 2011, il risultato dell’esame è stato incorporato in una relazione di valutazione.
(5) La valutazione ha dimostrato che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti diclorvos non possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi per la salute umana nonché nella valutazione dei rischi per l’ambiente hanno rivelato un rischio potenziale e inaccettabile. Non è pertanto opportuno iscrivere il diclorvos per il suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.
(6) Nell’interesse della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti diclorvos non potranno più essere immessi sul mercato, tenendo conto sia dei rischi inaccettabili dei prodotti suddetti, sia delle aspettative legittime dei fabbricanti di tali prodotti.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il diclorvos (n. CAS 62-73-7; n. CE 200-547-7) non viene incluso nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.
Articolo 2
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi del tipo di prodotto 18 che contengono diclorvos non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° novembre 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012
(¹) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(²) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3