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Virus Dengue

Come ben noto e ultimamente trasmesso dai nostri principali notiziari la “DENGUE” nota anche come febbre rompiossa, con molti casi in Brasile (ma l’Italia resta sorvegliata speciale, perché ci sono casi anche in alcune regioni); è una malattia virale acuta, trasmessa all’uomo dalla puntura di zanzara AEDES che a differenza delle ANOPHELES, pungono anche nelle ore diurne (specie presenti anche alle nostre latitudini).

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    I sintomi sono : aumento della temperatura corporea, segue cefalea, dolori agli occhi, vomito, artralgie, nausea, eruzioni cutanee, mialgie e altri disturbi gastrointestinali. In casi peggiori, manifestazioni emorragiche e perdita di liquidi che possono causare veri e propri collassi. Non sono disponibili specifici farmaci per l’infezione da virus “DENGUE”; quindi per prevenire la diffusione dell’infezione ebbene procedere con degli interventi periodici di DISINFESTAZIONI con lotta biologica contro il vettore (larva e zanzara adulta); oltre a ridurre i siti che supportano la riproduzione dei vettori, come contenitori pieni d’acqua naturale ed artificiale, corretto smaltimento delle acque di fogna e rimozione dei rifiuti solidi urbani.

Virus Zika

  • Diffusione Zika

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Il virus Zika è presente nelle regioni tropicali sin dal 1947, purtroppo già nel 2007 si è registrato il primo focolaio in alcune regioni del Pacifico, sino ad oggi anche in alcune aree d’Europa. Data la diffusione ambientale delle zanzare, facilitata da urbanizzazione e globalizzazione, esiste la possibilità che si verifichi a livello globale, grandi epidemie urbane.

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    Il virus si trasmette con la puntura di zanzara del genere “Aedes”, le stesso che trasmettono la “Dengue”, la “Chikungunya” e la febbre gialla. La zanzara Aedes non può volare a più di 400 metri, ma può inevitabilmente essere trasportata dall’uomo da un luogo all’altro, nei bagagli, con il trasporto delle piante ecc. quindi attraverso voli internazionali, dove le compagnie aeree, non eseguono regolari trattamenti di Disinfestazione. Il virus Zika di solito provoca una forma lieve di malattia, i sintomi compaiono un paio di giorni dopo la puntura di una zanzare infetta. La maggior parte delle persone con malattia di Zika, presenta febbricola e rash cutaneo, si possono presentare anche congiuntiviti, dolori muscolari e articolari. Nel 2005, le Autorità Sanitarie del Brasile, hanno anche osservato un aumento di bambini nati con microcefalici, contemporaneamente a un focolaio di virus Zika. Le Autorità Sanitarie, stanno attualmente indagando sul potenziale legame tra virus Zika nelle donne in gravidanza e microcefalici nei loro bambini. La microcefalie è una rara condizione in cui un bambino ha anormalmente una testa piccola, dovuta ad un anomalo sviluppo del cervello del bambino nel grembo materno. La maggior protezione del virus Zika è prevenire le punture di zanzara, questo può essere fatto utilizzando repellente per insetti, indossando abiti (preferibilmente di colore bianco), che coprono il corpo il più possibile ed è altrettanto importante eseguire trattamenti di Disinfestazione antilarvale/adulticida, affidandosi a Ditte Specializzate. Biocidi, Art. 95 BPR. Dal 1 Settembre 2015 obbligo di verifica dei fornitori per l’immissione sul mercato. Il Reg. (UE) n. 528/2012 (Reg. BPR) successivamente modificato dal Reg. (UE) n. 334/2014, ha introdotto diverse novità nel settore dei prodotti biocidi. Fra queste ricordiamo quella prevista dall’articolo 95 recante le “misure transitorie relative all’accesso al fascicolo sul principio attivo”. A partire dal 1 Settembre 2015, chiunque voglia immettere sul mercato europeo un prodotto costituito, contenente o generante una sostanza attiva biocida, deve assicurarsi che il fornitore della sostanza attiva o del prodotto, sia incluso nella lista prevista dall’articolo 95.

Decisione della commissione del 10 maggio 2012

La decisione della commissione del 10 maggio 2012 concernente la non iscrizione del diclorvos per il tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

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    [notificata con il numero C(2012) 3016]


    (2012/254/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (¹), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (²), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il diclorvos.


    (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, il diclorvos (n. CAS 62-73-7; n. CE 200-547-7) è stato esaminato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 che comprende insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V della medesima direttiva.


    (3) Il 20 novembre 2007 l’Italia, designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente corredata di una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.


    (4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, nel corso della riunione del comitato permanente sui biocidi del 9 dicembre 2011, il risultato dell’esame è stato incorporato in una relazione di valutazione.


    (5) La valutazione ha dimostrato che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti diclorvos non possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi per la salute umana nonché nella valutazione dei rischi per l’ambiente hanno rivelato un rischio potenziale e inaccettabile. Non è pertanto opportuno iscrivere il diclorvos per il suo utilizzo nel tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.


    (6) Nell’interesse della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti diclorvos non potranno più essere immessi sul mercato, tenendo conto sia dei rischi inaccettabili dei prodotti suddetti, sia delle aspettative legittime dei fabbricanti di tali prodotti.


    (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il diclorvos (n. CAS 62-73-7; n. CE 200-547-7) non viene incluso nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.


    Articolo 2

    Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi del tipo di prodotto 18 che contengono diclorvos non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° novembre 2012.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


    Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2012


    (¹) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (²) GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3

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